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Dal Mef il Concordato preventivo biennale
- Ottobre 21, 2024
- Pubblicato da: Ilenia Lofaro
- Categoria: Blog Info per le Imprese

Obiettivo:
Aiutare le partite IVA di minori dimensioni a rispettare i propri obblighi fiscali e dichiarativi al fine di instaurare un rapporto collaborativo e semplificato tra contribuenti e fisco.
Cosa è e in cosa consiste:
E’ un “accordo” con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall’Agenzia delle Entrate, favorendo così l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi. Quindi per due anni le tasse si pagano sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente (congela le tasse per 2 anni).
A chi si rivolge:
Ai soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).
Termine di adesione: 31 ottobre 2024, per il 2024 e 2025 (per il 2024 è riferito al 2023 e ai due anni precedenti).
Come ottenere l’ammissione:
I contribuenti devono rispettare un criterio fondamentale: non devono avere debiti tributari, o nel caso in cui ne abbiano, devono estinguere quelli superiori a 5.000 euro relativi ai tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, comprensivi di interessi e sanzioni. I debiti inclusi in sospensione o rateazione non rientrano nel limite indicato fino alla decadenza dei relativi benefici.
Perché aderire
Benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge:
- esclusione dagli accertamenti tributari
- i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte.
- sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:
- per i soggetti ISA: varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;
- per i forfettari: 10% o 3% per forfettari start up.
Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.
Non possono accedere al CPB i contribuenti con:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate o a debiti contributivi. Deve trattarsi di debiti definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. Possono comunque accedere al CPB i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro. Non concorrono, altresì, alla determinazione della predetta soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).
Il primo punto riguarda le situazioni che si verificano nel corso del primo periodo d’imposta oggetto del concordato, e cioè:
- aver aderito, per il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario;
- per le società e gli enti che, nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, essere stati interessati da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero le società di persone e le associazioni che risultino interessate da modifiche della compagine sociale.
Attenzione: il contribuente che non accetti la proposta o decada dal CPB, verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a maggiori controlli da parte dell’Agenzia Entrate. Il Decreto omnibus, in vigore dal 9 ottobre 2024, rubricato come “Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono” ha rincarato la dose introducendo un nuovo meccanismo di sanzioni.
Particolarmente importante, in questo senso, è la previsione di soglie al ribasso per l’applicazione delle sanzioni accessorie sulle imposte dirette e sull’IVA “Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel decreto legislativo recante i principi generali per le sanzioni amministrative in materia tributaria, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000”.
Nel caso in cui il contribuente non dovesse accettare la proposta di concordato preventivo biennale, la soglia scenderebbe da 50.000 euro a 25.000 euro.
Tra le sanzioni amministrative accessorie:
- l’eventuale interdizione dalle cariche di sindaco, amministratore o revisore di società di capitali e degli enti con personalità giuridica, siano essi pubblici o privati;
- l’interdizione dalla partecipazione alle gare, che possono determinare l’affidamento di pubblici appalti o forniture;
- l’interdizione dal conseguimento di concessioni, licenze o di eventuali autorizzazioni amministrative per l’esercizio dell’attività di lavoro autonomo o di impresa;
- la sospensione dell’esercizio di attività di impresa o di lavoro autonomo.
Analoga riduzione si applicherà anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si saranno avvalsi del regime di ravvedimento speciale.
Naturalmente, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà alcuna conseguenza effettiva in termini di accertamenti fiscali.
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