NEWS
Termina il blocco assoluto di licenziare
- Luglio 2, 2021
- Pubblicato da: Ilenia Lofaro
- Categoria: Blog
Dopo 16 mesi d’ininterrotto servizio termina il blocco assoluto di licenziare.
Dal 1° luglio 2021, grazie al Decreto Sostegni ed al Decreto Legge n. 99, approvato il 30 giugno 2021, si delinea una nuova strategia di uscita dalle misure emergenziali.
Le nuove regole possono essere così riassunte:
- Le aziende dei settori tessili (industrie tessili, confezione articoli abbigliamento; confezione articoli pelle/pelliccia; fabbricazione di articoli in pelle e simili ATECO che iniziano per 13, 14 e 15) ottengono altre 17 settimane di Cig Covid e, con esse, la proroga del divieto di licenziare fino al 31 ottobre.
- Le imprese dei settori industria e costruzioni (settori produttivi nei quali è superato, a partire dal 1° luglio 2021, il divieto di licenziamento) possono disporre di 13 settimane di CIG Ordinaria scontata fino al 31 dicembre (non si pagano i costi di funzionamento del 9%-15% della retribuzione) ma chi la utilizza non può licenziare nessun dipendente fin tanto la usa. Il blocco dei licenziamenti non è dunque assoluto perché un’azienda che non voglia chiedere la CIG scontata è libera di licenziare. In ogni caso, Governo e parti sociali hanno siglato un Avviso Comune che contiene l’impegno a raccomandare alle imprese l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali disponibili in alternativa ai licenziamenti.
Ricordiamo poi che per le imprese di servizi e le piccole imprese (che rientrano nel campo d’ azione della CIG IN DEROGA e del FIS) secondo quanto già stabilito dal Decreto Sostegni, vige il divieto generalizzato di licenziamento (sia che si usi la cassa sia che non la si usi) fino al 31 ottobre.
Divieto di licenziamento in sintesi
Tipologia datori di lavoro | Termine di operatività |
Destinatari di CIGO COVID | Fino al 30 giugno 2021 |
Destinatari di CIG IN DEROGA e del FIS | Fino al 31 ottobre 2021 |
Settori Tessile Abbigliamento Pelletteria | Fino al 31 ottobre 2021 |
Beneficiari di CIGO – CIGS NO COVID | Per tutta la durata CIGO-CIGS entro il 31 dic.2021 |
Teniamo a precisare che il ricorso al licenziamento non è vietato in caso di:
- cessazione definitiva dell’attività dell’impresa;
- cessazione conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa;
- stipula di un accordo collettivo aziendale, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che prevede l’incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione;
- lavoratori già impiegati nell’appalto, che siano riassunti a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto di appalto.
Sono inoltre previste le seguenti fattispecie che restano escluse dal divieto: i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo; i licenziamenti per superamento del periodo di comporto; i licenziamento entro il termine del periodo di prova; il licenziamento per raggiunti limiti di età ai fini della fruizione della pensione di vecchiaia; il licenziamento ad nutum del dirigente; il licenziamento dei lavoratori domestici; l’interruzione dell’apprendistato al termine del periodo formativo; l’interruzione del rapporto con l’ex socio di una cooperativa di produzione e lavoro, in caso di precedente risoluzione del rapporto associativo.
Per qualsiasi tipo di supporto e/o informazioni ti invitiamo come sempre a contattarci, i nostri professionisti risponderanno ad eventuali dubbi o domande
Al numero 3515853514
Accedi al nostro modulo contatti qui https://consultingforinnovation.online/contact-us/