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I crediti d’imposta nel “ Decreto Sostegni Bis”
- Giugno 21, 2021
- Pubblicato da: Ilenia Lofaro
- Categoria: Blog
Il Decreto Sostegni-bis contiene una serie di misure nella tipologia di credito d’imposta a sostegno di imprese, penalizzate dalle chiusure anti covid-19, in particolare per l’abbattimento dei costi fissi, e per favorire la liquidità aziendale. Vediamo quali sono i principali crediti d’imposta contenuti nel provvedimento.
Credito d’imposta locazioni
Prorogato al 31 luglio 2021 il credito d’imposta a favore delle imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e i tour operator, che hanno subito una riduzione del fatturato e dei corispettivi.
Bonus alberghi
Prorogato di un anno (al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022) del credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere previste dal decreto agosto (D.L. 104/2020).
Credito d’imposta giacenze dei settori tessile e moda
Potenziato il tetto di spesa e prorogato al 31.12.2021 il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino dei settori tessile, della moda e degli accessori previsto dal decreto “Rilancio” di cui all’articolo 48-bis, D.L. 34/2020. Si dovrà presentare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate secondo le indicazioni contenute in un prossimo provvedimento.
Investimenti pubblicitari nel del settore sportivo
Proroga del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuate da società e associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili, per le spese sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021.
Crediti d’imposta investimenti in beni strumentali
Ampliati i casi di fruizione in unica soluzione del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Il credito è compensabile in un’unica quota annuale per i soggetti con volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, con riferimento agli investimenti:
- in beni materiali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato A alla Legge 232/2016);
- effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021.
Gli investimenti in beni immateriali ordinari (diversi da quelli inclusi nell’Allegato B alla Legge 232/2016) sono fruibili in unica soluzione solo dai soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro.
Crediti d’imposta sanificazione e acquisto DPI
Viene riconosciuto un credito d’imposta per le spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 relative a:
- sanificazione degli ambienti di svolgimento dell’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati;
- somministrazione tamponi per Covid-19 ai lavoratori;
- acquisto di DPI (mascherine, guanti, visiere, occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
- acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- acquisto altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, incluse le spese di installazione);
- acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (barriere e pannelli protettivi, incluse le spese di installazione).
Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, in misura pari al 30% delle spese ammissibili, entro il tetto di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
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