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LE NOVITA’ IN MATERIA DI MORATORIE BANCARIE
- Maggio 24, 2021
- Pubblicato da: Ilenia Lofaro
- Categoria: Blog
MORATORIE BANCARIE: LE NOVITA’ CONTENUTE NELL’ART. 16 DELLA BOZZA DEL D.L. SOSTEGNI BIS
- Le imprese possono chiedere ulteriori 6 mesi (cioè fino al 31/12/2021) di proroga delle Moratorie bancarie inizialmente richiesta ai sensi del Decreto Cura Italia e prorogata dall’iniziale termine del 30/09/2020 fino al 30/06/2021.
- La richiesta può avere ad oggetto solo la quota capitale dei finanziamenti e/o operazioni di leasing e deve obbligatoriamente inviarsi all’istituto di credito e/o società di leasing entro il 15/06/2021.
- La richiesta non deve essere accompagnata – contrariamente a quanto previsto dall’art. 56 comma 3 del D.L. Cura Italia – da un’autocertificazione di “aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
- La concessione della proroga, della sola quota capitale, è subordinata
- All’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; conseguentemente questa disposizione non rientra nel Quadro temporaneo di aiuti (Temporary Framework) dettato dall’emergenza COVID – 19.
- Non è chiaro, ad oggi, se le imprese dovranno corrispondere – entro il 30 giugno 2021 – gli interessi maturati dal marzo 2020 fino al 30 giugno 2021 sulle rate di finanziamento sospese; pertanto è opportuno che le imprese si preparino la necessaria provvista finanziaria.
- Non è chiaro, ad oggi, se gli istituti di credito (le prime informazioni raccolte sono molto frammentate e contraddittorie) considereranno questa richiesta di proroga della sola quota capitale una misura di forbearance che potrebbe determinare un peggioramento del RATING di molte PMI.
MORATORIA A FINE ANNO, PROROGA SU RICHIESTA E LIMITATA AL CAPITALE
ENTRO IL 15 GIUGNO LE RICHIESTE AGLI ISTITUTI DI CREDITO ANCHE CON SEMPLICE E-MAIL
PAOLO RINALDI
Saranno le imprese a doversi attivare per richiedere alle banche la proroga al 31 dicembre 2021 delle moratorie bancarie in essere, ma solo per la quota capitale: gli interessi dovranno essere corrisposti. È quanto prevede l’articolo 16 della bozza di Dl Sostegni-bis sulla moratoria per le Pmi ex articolo 56 del Dl 18/2020.
In mancanza di una proroga, le imprese avrebbero dovuto riprendere a corrispondere le rate per i finanziamenti di medio-lungo termine e i leasing, ma soprattutto restituire integralmente i finanziamenti “bullet” a scadenza (finimport, denaro caldo ecc.) nel frattempo congelati, e rischiando di dover ridiscutere i livelli di accordato delle linee autoliquidanti, anch’esse rese intangibili dall’articolo 56 del decreto Liquidità.
La proroga potrà essere richiesta con una semplice comunicazione – anche una comune e-mail – che dovrà essere fatta pervenire entro il 15 giugno 2021 alla banca finanziatrice con le stesse modalità di cui al comma 2 del Dl Liquidità.
Da notare che l’articolo 16 della bozza non richiama invece il comma 3 della norma prorogata, che prevedeva di allegare l’autocertificazione di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da Covid-19.
Pare dunque confermata la previgente impostazione, che ha visto le precedenti proroghe della moratoria indipendentemente dal permanere in capo all’impresa delle iniziali condizioni di carenza di liquidità che originariamente erano pre-requisito di accesso.
Non si tratta stavolta di una riapertura di termini, ma di una mera proroga di quanto già ad oggi richiesto: conseguentemente, non sarà possibile una nuova moratoria per i finanziamenti (anche garantiti) pur se erogati prima della data del 31 gennaio 2021.
La proroga interviene fino al 31 dicembre 2021, ma solo con riferimento alla quota capitale: la quota interessi maturata durante il periodo di moratoria dovrà presumibilmente essere corrisposta dal debitore alla banca alla scadenza del 30 giugno, salvo diversa lettura della norma da parte del sistema bancario stesso. Sarà dunque opportuno procurarsi le somme necessarie: anche se la regolazione degli interessi maturati non pare essere richiesta formalmente dalla norma, la sua mancanza determinerebbe un importo past due che difficilmente potrebbe essere accettato dalla banca.
La previsione di corresponsione degli interessi sui capitali oggetto di proroga della moratoria discende dall’espresso richiamo del legislatore alla normativa sugli aiuti di Stato disciplinata dall’articolo 108 del trattato sul funzionamento dell’UE, che ammette solo interventi nei confronti di aziende sane e a condizioni di mercato.
Il governo sgancia questa disposizione dal framework temporaneo, tentando di inquadrarla come una misura che non rappresenti una concessione.
Corrispondere gli interessi sarebbe, nelle intenzioni del legislatore, un passaggio fondamentale per consentire agli istituti di non considerare questa proroga una misura di concessione o forbearance.
Qualora l’intento del legislatore riuscisse – ma sarà la vigilanza a stabilirlo, caso per caso – per le banche queste richieste non determineranno un incremento degli accantonamenti prudenziali rispetto alle imprese richiedenti. In caso contrario, eventualità remota, è da attendersi invece un impatto sensibile sul credito.
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