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RIAMMISSIONE ROTTAMAZIONE QUATER – PUBBLICATA LA MODULISTICA SUL SITO ADER
- Marzo 14, 2025
- Pubblicato da: Ilenia Lofaro
- Categoria: Blog Info per le Imprese

In data 11.03.2025, l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato sul proprio sito la modulistica per la riammissione alla “rottamazione quater” prevista dall’art. 3 bis della Legge n. 15/2025 per i contribuenti che avevano piani di pagamento a seguito dell’ammissione alla Definizione agevolata cd. “rottamazione quater”, da cui erano decaduti al 31 dicembre 2024 per l’omesso e/o tardivo pagamento di una o più rate.
Per essere riammessi alla Definizione agevolata bisogna presentare la relativa domanda, esclusivamente online sul sito di Agenzia Entrate Riscossione, entro il 30 aprile 2025.
Il pagamento si potrà effettuare: in un’unica rata, entro il 31 luglio 2025 oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.
Il pagamento prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.
Da tenere presente che l’art. 3bis sopra citato rimanda espressamente alle disposizioni dell’articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252, della L. n. 197/2022.
Pertanto, anche con la domanda di rammissione trova applicazione il disposto del detto comma 240 che prevede <<a seguito della presentazione della dichiarazione, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto: a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza; b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione; c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione; d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive; e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo; f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; g) si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.>>
Riscontro di quanto sopra si trova anche sullo stesso sito di Agenzia delle Entrate Riscossione, nella pagina dedicata alla detta riammissione, laddove tra le FAQ si legge.
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